L'Assemblea Nazionale è costi­tuita dai Presidenti Provinciali in carica che rappresentano di diritto, i propri associati.

Essi esprimono tanti voti quanti sono i propri associati.

In caso di impedimento il Presidente Provinciale può delegare un suo associato o altro componente.

Partecipano all'A.N., senza diritto di voto, il P.N., i componenti la

G.E.N., i Consiglieri Nazionali, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri, se non altrimenti legittimati.

All'Assemblea Nazionale spetta la formulazione degli indirizzi per lo svolgimento di tutta l'attività sociale; ad essa sono, altresì riservate tutte le decisioni e le deliberazioni nelle materie che la legge e lo statuto le riconoscono.

Vi partecipano inoltre senza diritto di voto, i D.R., i Presidenti delle C.T.F.V.N., i delegati a vari livelli, purché non rivestano la carica di Presidente Provinciale. L'Assemblea nazionale può essere ordinaria e straordinaria.

E' convocata dal Presidente

in via ordinaria ogni anno, con preavviso di almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, per:

eleggere, a scadenza di mandato, il Presidente Nazionale e n.7 Consiglieri Nazionali;

eleggere il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Nazionale dei Probiviri;

discutere ed approvare il bilancio consuntivo ;

discutere ed approvare il documento di indirizzo economico e programmatico;

verificare l'attuazione delle linee programmatiche dell'Associazione da parte di tutti gli organismi dell'associazione;

procedere all'approvazione di eventuali progetti di confederazione, di fusione, di accorpamento e di unione con altre associazioni;

discutere e votare gli esercizi finanziari e i bilanci;

tratta quant'altro è posto all'o.d.g.

 

Con preavviso di 30 giorni 1/3 più uno dei Consiglieri Nazionali che può richiedere al Presidente Nazionale di convocare l'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria.

Essa delibera con validità solo con la partecipazione di almeno due terzi dei suoi membri. L'Assemblea Nazionale deve essere fissata in prima ed in seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti i componenti che rappresentino la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo della prima e almeno un'ora dopo, è validamente costituita se sono presenti i componenti che rappresentino almeno un terzo degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando riportino l'approvazione di almeno la metà più uno dei voti rappresentati. L'Assemblea Nazionale che pro­cede all'elezione degli organi è validamente costituita, anche in seconda convocazione, se sono presenti i componenti che rap­presentino la metà più uno degli associati.

L'Assemblea Nazionale elegge, con maggioranza semplice, il Presidente dell'Assemblea.

La Commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale nella riunione in cui viene deliberata la data di convocazione dell'Assemblea, svolge funzioni di verifica dei poteri, di controllo sull'am­missibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse.

Le votazioni avvengono per appello nominale, a scrutinio segreto o per acclamazione.

Per l'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea è necessaria la maggioranza semplice. Per l'elezione del Presidente Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è necessaria la maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Per le modifiche statutarie, adottate previa convocazione dell'Assemblea straordinaria, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.