Qualora il Consiglio Regionale o Provinciale venga a trovarsi, per qualsiasi causa, nell'impossibi­lità di deliberare ovvero abbia compiuto gravi violazioni delle norme statutarie o dei regolamenti, la Giunta Esecutiva Nazionale procede allo scioglimento ed alla nomina di un Commissario che provvede alla gestione ordinaria e agli atti urgenti ed indifferibili e che, nel termine di quattro mesi, indice nuove elezioni.

Lo scioglimento può quindi essere disposto:

  1. in caso di carenza funzionale;
  2. qualora non sia possibile procedere alla elezione dei dirigenti;
  3. per inattività per una stagione venatoria;
  4. per accertato non funzionamento;
  5. per irregolare funzionamento;
  6. per inosservanza dello Statuto;
  7. per attività pregiudizievoli, contrarie o in concorrenza con i fini dell'Italcaccia.

I provvedimenti di cui sopra sono adottati dal Consiglio Provinciale per il Consiglio Comunale