Il Consiglio Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale e, nella sua prima riunione indetta dal Consigliere più anziano di età, entro dieci giorni dall'elezione, elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto o per acclamazione, il Presidente Provinciale ed il Vice-Presidente.

Esso è composto dal numero dei Consiglieri deliberato dall'Assemblea Provinciale, comprensivo del Presidente e del Vice Presidente.

Il Consiglio provinciale: delibera su tutti gli affari della sezione;

assicura l'adempimento degli scopi statutari;

coordina e promuove l'attività associativa nel territorio di competenza, in armonia con le delibere assembleari;

provvede allo scioglimento dei Consigli Comunali ed alla nomina del commissario comunale.

In caso di decadenza, carenza e dimissione di un membro del Consiglio Provinciale, questi può essere integrato con il primo dei non eletti o, in mancanza, con altro membro nominato dal Consiglio Provinciale.

Il Consiglio Provinciale è pienamente funzionante purché alle riunioni partecipino la maggioranza dei suoi membri che rappresentino la maggioranza degli associati.

Il Consiglio Provinciale può essere sciolto dalla Giunta Esecutiva Nazionale