R  E  P  U  B  B  L  I  C  A      I  T  A  L  I  A  N  A 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

 ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 11727 del 2018, proposto da Wwf Onlus, Enpa Onlus, Lav Onlus, Lac Onlus, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ricci, domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti

Eps, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

del decreto del Presidente della Regione Lazio 18 luglio 2018, n. T00171, recante  ”Calendario  Venatorio  e  regolamento  per  la  stagione  venatoria 2018/2019”, comprensivo del relativo Allegato 1 recante “Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO     CALENDARIO     VENATORIO     REGIONALE     E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE 2018-2019 NEL LAZIO”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, pubblicato sul BURL della Regione Lazio n.59 del 19 luglio 2018, del Decreto del Presidente della Regione Lazio 27 settembre 2018, n. T00220 recante “D.P.R.L. n. T00171 del 18 luglio 2018 "Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2018/2019". Disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale. Adozione Misure a tutela dell'Orso bruno marsicano da applicarsi nell'area critica: "Monti del Cicolano", "Monti Ernici", "Area adiacente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno marsicano” pubblicato sul BURL n.79 del 27 settembre 2018, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2018 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame, non sussistono i presupposti per accordare la misura cautelare richiesta, alla luce delle argomentate considerazioni dell’Amministrazione intimata, che resistono alle censure di parte ricorrente;

Considerato pertanto che la domanda cautelare va respinta, con compensazione delle spese della presente fase tra le parti, sussistendone i presupposti in relazione alla materia controversa. 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

 

respinge la suindicata domanda cautelare.

 

Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente 

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore 

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

 

L'ESTENSORE                                                                                                IL PRESIDENTE     

                                                   Mariangela Caminiti                                                                                  Salvatore Mezzacapo

 

IL SEGRETARIO

 

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