ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA AREA POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA GESTIONE PROGRAMMATA DELL’ESERCIZIO VENATORIO

POSTICIPO AL GIORNO 9 FEBBRAIO 2017 DELLA CHIUSURA DELLA CACCIA ALLE SPECIE: COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA E GHIANDAIA STAGIONE VENATORIA 2016/2017

Posticipo dell’attività venatoria

1. Ai sensi delle previsioni dell’art. 18, comma 2, della l. 157/1992, nel territorio della Regione Lazio, dal giorno 1 febbraio al giorno 9 febbraio 2017 compreso è consentito l’esercizio venatorio alle seguenti specie:  colombaccio (Columba palumbus);  cornacchia grigia (Corvus corone cornix);  gazza (Pica pica);  ghiandaia (Garrulus glandarius).

2. L’esercizio venatorio di cui al precedente punto 1. è consentito: - ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C.. Per la sola specie colombaccio (Columba palumbus), l’esercizio venatorio è consentito anche in regime di mobilità, di cui all’articolo 1, comma 4 del Documento “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2016-2017 NEL LAZIO”, nel limite stagionale di venti giornate. - ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.

3. Nel periodo compreso tra il giorno 01 ed il giorno 09 febbraio 2017, compresi, l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso o da appostamento temporaneo, senza l’ausilio del cane.

4. Gli appostamenti utilizzati devono essere collocati: - a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia; - a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;

5. L'esercizio venatorio è consentito dalle ore 6.20 alle ore 17.25.

6. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la caccia è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica.

7. Il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, dei quali, comunque, non più di cinque capi per la specie Colombaccio (Columba palumbus).

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.