Revisione della Direttiva Armi: punti principali dell’accordo in trilogo

Categoria A

A 6: Le armi automatiche convertite in armi semi-automatiche fanno parte della categoria A e pertanto saranno vietate in futuro. Tuttavia, sono state aggiunte nuove procedure di autorizzazione così che, a discrezione dello Stato Membro, a riservisti, tiratori sportivi e altri con licenza speciale sarà permesso di detenere armi. Una clausola di esenzione basata su circostanze esistenti prima dell'adozione di un provvedimento è stata aggiunta cosicché gli attuali proprietari possano continuare a possedere, trasferire, ereditare o vendere queste armi ad altri in possesso dell’autorizzazione corrispondente.

Il Parlamento ha avuto successo nel rafforzamento della sicurezza, vietando le armi pericolose (armi automatiche convertite in semi-automatiche) per il futuro garantendo allo stesso tempo questo i diritti legittimi degli attuali possessori legali di armi.

A 7: Le armi semi-automatiche con innesco al centro della base saranno considerate nella Categoria A nel caso di dispositivo di carica ad alta capacità (la categorizzazione si applica quando l’arma e il caricatore sono in combinazione insieme, e non dipende meramente dal fatto che l’arma possa avere un’alta capacità inserita nel caricatore).
Per molto tempo le armi che eccedono i 60 cm, con un caricatore dalla capacità di 10 colpi potrebbero essere soggette a limitazioni; per le armi piccole il limite sarebbe di 20 colpi. A discrezione dello stato membro, l’autorizzazione può essere concessa a: riservisti, tiratori sportivi e altri con licenze speciali per queste armi. È prevista anche una clausola di esenzione basata su circostanze esistenti prima dell'adozione di un provvedimento per questa categoria.

Il Parlamento è riuscito a rigettare la vaga definizione “rassomigliante” proposta in origine dalla Commissione Europea e a individuare caratteristiche tecniche per definire la Categoria A di armi al fine di offrire una certezza legale più precisa.

Caricatori – Dispositivi di carica

Le future acquisizioni di dispositivi di carica dipenderanno dalla dimostrazione del possesso di una licenza valida e appropriata (come già nel caso delle munizioni).
Solo a coloro in possesso di un’autorizzazione per la detenzione delle armi della Categoria A sarà consentito acquisire caricatori ad alta capacità.
Le persone che non hanno l’autorizzazione per la Categoria A e che vengono trovate in possesso di un caricaturo ad alta capacità, rischieranno che il loro permesso per detenere armi venga rimosso (è previsto un periodo di transizione).

L’approccio del Consiglio era quello di proibire la detenzione di caricatori ad alta capacità, ma questa posizione è stata rigettata dal Parlamento perché considerata impraticabile da applicare.

Eccezioni per la Categoria A

Gli Stati Membri potranno dare autorizzazioni della categoria A a:


 Persone singole per la protezione di infrastrutture di particolare importanza, per la navigazione commerciale, convogli trasportanti merce di alto valore e locali sensibili, ad uso della difesa nazionale, educativi, culturali, di ricerca e di rilevanza storica.


 Musei e collezioni: musei riconosciuti e in casi eccezionali e puntualmente giustificati ai collezionisti, stanti a misure restrittive e a un sistema di controllo.


 Tiratori a segno: l’autorizzazione può essere concessa a patto che il singolo tiratore stia praticando attivamente l’attività per le gare di tiro. Il Parlamento ha lavorato per rendere certo che il permesso copra coloro che iniziano questo sport come pure coloro che svolgono già le competizioni da tempo. Per agevolare la continua partecipazione nelle competizioni internazionali le regole che disciplinano la Licenza Europea per le Armi saranno aggiornate per includere le armi (inclusa la Categoria A) detenute dai tiratori a segno.


 Riservisti: le disposizioni per l’autorizzazione della difesa Nazionale permettono inoltre agli stati Membri di fornire armi ai riservisti.


 Svizzera: è introdotta una disposizione che permette il trasferimento di armi militari a persone che lasciano l’esercito al fine di includere sistemi basati sulla coscrizione generale. (Sistema Svizzero)


 Industria cinematografica: molte produzioni di film in Europa utilizzano armi (incluse armi disattivate, armi a salve costruite appositamente come pure armi funzionanti a salve.


 Ri-evocazioni storiche: la licenza Europea per le Armi permette ai possessori legali di trasferire armi all’estero. Questo è stato aggiornato per assistere coloro che effettuano rievocazioni storiche.


 Modifiche Private: Caricamenti manuali e la ricarica di munizioni restano permesse. Anche le modifiche sulle armi per uso privato rimangono consentite per i possessori privati e non sono ristrette solamente ai fornitori e ai venditori.


Armi Disattivate

Le nuove armi disattivate faranno parte della Categoria C e sarà necessario dichiararle alle autorità nazionali. Questa disposizione non si applica alle armi disattivate già esistenti.

Un nuovo Regolamento sulla disattivazione è stato introdotto dalla Commissione Europea ed è entrato in vigore nell’aprile 2016 al fine di stabilire un unico criterio per la disattivazione delle armi.

Nonostante il nuovo Regolamento, sono sorte alcune questioni tecniche sull’implementazione e – a seguito delle pressioni del Parlamento – la Commissione Europea è al lavoro con esperti nazionali degli Stati Membri per rivedere il Regolamento. La Commissione si è impegnata per la conclusione della revisione entro l’inizio del 2017.

Il Parlamento è riuscito con successo a esortare la Commissione al fine di lavorare sulla revisione dell’attuale regolamento per la disattivazione e di completare il lavoro quando la nuova direttiva armi sarà approvata (sono sorte questioni tecniche sull’implementazione, alcuni Paese erano preoccupati che il nuovo criterio fosse meno sicuro rispetto al precedente regime nazionale).


Armi acustiche ed ad effetto sonoro

Ogni arma funzionante convertita a salve rimarrà autorizzata – secondo la nuova direttiva – sotto la stessa categoria come nella sua versione originale.

Il Parlamento è riuscito a rafforzare le norme per la sicurezza sulle cosiddette “armi acustiche e ad effetto sonoro” che hanno suscitato preoccupazioni per la sicurezza perché in alcuni casi si possono facilmente riconvertire in armi funzionanti.

Sistemi Medici e Autorizzazioni

Ogni Stato Membro deve avere un Sistema di controllo per verificare le informazioni rilevanti in ambito medico e psicologico, che possono operare su base continua o non-continua. L’autorizzazione sarà ritirata ogni qualvolta non vi siano più le condizioni sulla quale è stata concessa, o potrà essere rinnovata o prolungata se le condizioni saranno ancora soddisfatte.
Gli Stati Membri possono decidere se la valutazione implichi un test medico o psicologico precedente.

Il Parlamento è riuscito con successo ad assicurare che ogni Stato Membro – secondo la propria legislazione Nazionale e nel pieno rispetto del suo sistema nazionale – abbia un sistema di controllo per verificare le informazioni mediche e psicologiche.

Marchi, registri, scambio di informazioni

Secondo le nuove disposizioni, tutti i componenti essenziali dovranno essere marchiati
e registrati. Per evitare il rischio di confusione, la principale identificazione sarà il marchio affisso al telaio.
I nuovi requisiti del mercato non saranno applicati alle armi già esistenti. Le armi di valenza storica potranno non necessitare di marchi, a discrezione della legge nazionale.
Per potenziare la condivisine di informazioni, i fornitori e i venditori dovranno informare le autorità nazionali dei trasferimenti attraverso dispositivi elettronici e gli Stati Membri condivideranno le informazioni sulle armi detenute nei loro Paesi.

Periodo di trasposizione

Secondo l’accordo, gli Stati Membri avranno 15 mesi per trasporre le nuove norme all’interno dell’ordinamento nazionale e 30 mesi per introdurre il nuovo sistema di condivisione delle informazioni.
Gli Stati Membri possono decidere di sospendere il requisito per dichiarare le armi disattivate e precedere la categoria D per 30 mesi dall’entrata in vigore della direttiva.

Prossimi punti

L’accordo provvisorio deve ancora essere confermato dal Consiglio (Coreper previsto per il 20 Dicembre).
Successivamente la Commissione IMCO voterà il 25/26 gennaio. Il disegno di direttiva sarà poi votato in sessione plenaria nei primi mesi del 2017 e in seguito sarà ufficialmente approvato dal Consiglio Europeo dei Ministri.